Onorevoli Colleghi! - L'applicazione della cosiddetta «legge Galli», legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di risorse idriche (le cui norme sono ora confluite nel provvedimento attuativo della cosiddetta «delega ambientale», il decreto legislativo n. 152 del 2006), nel riordinare il settore, demandando alle regioni e alle province una serie di competenze, ha penalizzato i comuni, specie quelli minori.
      Le utenze dei piccoli comuni, che si vedono accrescere il costo dell'acqua potabile (causato dall'accorpamento con grandi comuni specie in pianura), inducono gli enti locali a iniziative volte alla propria difesa, per una loro risorsa estremamente importante, quale appunto l'acqua.
      La presente proposta di legge interviene pertanto a modificare le disposizioni che traggono origine dalla «legge Galli», con la finalità di introdurre alcune disposizioni volte a contenere le tariffe del servizio idrico per i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, coinvolgendo direttamente i sindaci, o loro delegati, nella determinazione della congruità della tariffa del servizio idrico.

 

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      Si stabiliscono inoltre, per quanto concerne i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato, i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
      È data, infine, facoltà ai comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente.
      In effetti, le norme di cui si propone la modifica non corrispondono ai dettami europei, tendenti a un servizio efficiente con tariffe eque, mentre si prestano a interpretazioni controverse, che appaiono penalizzare l'utente e la concorrenza.
 

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